Statuto
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione denominata “Liberi nell’Agorà” che ha sede in Monza.
L’Associazione non ha finalità di lucro.
Tuttavia, per il raggiungimento degli scopi sociali, può effettuare, in via non prevalente, attività utili al proprio finanziamento.
E’ fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonchè fondi o riserve di capitale durante la vita dell’Associazione.
Articolo 2 - Scopi
Le finalità dell’Associazione consistono nel promuovere la partecipazione attiva e consapevole dei Cittadini alla vita politica, esercitando i diritti ed utilizzando gli strumenti che la Costituzione e le Leggi prevedono e garantiscono impegnandosi nel sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e la classe politica sui temi che sono oggetto della sua attività ed, in particolare, sui diritti di libertà ed eguaglianza e buona amministrazione sanciti dalla Costituzione.
Si propone, quindi, di diffondere e far condividere i valori prioritari della Moralità Pubblica e dell’ Etica Politica nonché il Valore Liberale dei Diritti dell’Individuo contro ogni logica di sopraffazione da parte degli apparati di potere, della massificazione, delle strutture di potere economico, finanziario, partitico e statale: si riconosce nei valori di libertà e democrazia rappresentati dalla civiltà occidentale cui apparteniamo.
Ai fini di cui sopra l’Associazione potrà promuovere, utilizzando anche strumenti informatici e telematici, dibattiti, manifestazioni, attività di informazione e formazione in collaborazione con Università, Istituzioni nazionali e locali, Fondazioni, Enti e altre Associazioni.
L’Associazione utilizzerà tutti i diritti garantiti dalla Costituzione per partecipare alla vita politica pubblica e democratica, organizzando assemblee, comizi, cortei ed altri simili eventi. Si riserva, pertanto, di contribuire alla formazione di liste elettorali per le elezioni politiche e amministrative proponendo propri Candidati.
L’Associazione potrà realizzare iniziative editoriali a mezzo di pubblicazioni cartacee, di pubblicazioni informatiche e di prodotti audiovisivi.
Le finalità indicate potranno essere perseguite anche attraverso la prestazione di servizi, l’organizzazione di eventi, interventi formativi e informativi, la promozione di progetti, studi e ricerche, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, la partecipazione ad iniziative e azioni di qualsiasi natura, purché attinenti ai fini di cui sopra.
Articolo 3 - Collaborazioni
L’Associazione può collaborare con altre associazioni, organizzazioni, società, enti, pubblici e privati, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
Essa può individuare, al suo interno, persone anche diverse dal legale rappresentante, competenti per i vari settori di intervento di volta in volta necessari, delegandole a rappresentarla nell’attività specifica richiesta ed a fornire la collaborazione necessaria per il raggiungimento degli scopi prefissati.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione può avvalersi anche della collaborazione di non soci.
Articolo 4 - Soci
I soci dell’Associazione sono:
- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all’Atto Costitutivo e coloro che hanno partecipato alla prima Assemblea e coloro che vengono cooptati dal Collegio dei Garanti.
Possono essere Soci Ordinari persone fisiche e giuridiche, associazioni, società ed enti interessati agli scopi statutari. Per essere ammesso quale Socio Ordinario, il candidato deve essere proposto al Consiglio Direttivo da almeno due Soci. Il Consiglio Direttivo ne approva o meno l’ammissione, con votazione palese.
Possono essere Soci Sostenitori i soggetti di cui al comma precedente che intendono contribuire, finanziariamente o con prestazione d’opera, associative, alle attività della Associazione secondo apposito regolamento.
Sono Soci Onorari personalità individuate dal Consiglio Direttivo tra persone che si sono particolarmente distinte per la condivisione dei principi dell’Associazione o per particolari meriti civici, politici, culturali.
Articolo 5 - Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- Il Collegio dei Garanti
- L’Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.
Gli organi collegiali dell’Associazione deliberano con la maggioranza semplice salvo le maggioranze qualificate previste dallo Statuto.
Articolo 6 - Il Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è costituito dai Soci Fondatori. Spetta al Collegio dei Garanti: garantire il corrente perseguimento degli scopi statuari. A tal fine il Collegio esprime parere preventivo su tutte le deliberazioni di modifica degli artt. 1, 2, 3, 4 dello Statuto; la cooptazione di nuovi Soci Fondatori, su proposta di almeno due Soci Fondatori; la nomina di un membro del Consiglio Direttivo. La eventuale nomina sostitutiva dei membri del Consiglio Direttivo dimissionario o decaduti nel corso del triennio.
Articolo 7 - L'Assemblea
L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. I Soci possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea se in regola con le quote sociali. Spetta all’ Assemblea deliberare su:
- il programma generale di attività dell’Associazione
- i Bilanci, preventivo e consuntivo
- il Regolamento interno dell’Associazione
- la nomina del Presidente
- la nomina di tre membri del Consiglio Direttivo
- la nomina del Collegio dei Revisori ovvero del Revisore Unico
- le modifiche statuarie secondo quanto disposto dall’art. 16
- la decadenza dei Soci
- l’acquisto, vendita o permuta di beni immobili destinati ad uso di sede sociale o di attività dell’Associazione
- la proroga o lo scioglimento dell’Associazione.
Articolo 8 - L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di Aprile per l’approvazione dei Bilanci ed in seduta straordinaria ogni qual volta sia invocata dal Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta un terzo dei Soci, indicandone i motivi. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, salvo le deliberazioni per le quali lo Statuto richiede specifiche maggioranze. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Anziano.
Il Presidente designa il Segretario dell’Assemblea, il quale redige il verbale della riunione che sarà sottoscritto da entrambi. I Soci possono delegare la loro presenza in Assemblea ad un altro Socio.
Non è ammessa più di una delega in capo a ciascun Socio. Le deleghe non potranno essere conferite a membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto Consiglieri. Il Presidente e sei membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea con votazioni distinte ed a scrutinio segreto. Per l’elezione dei sei membri del Consiglio Direttivo, ciascun Socio partecipante all’Assemblea esprime sei preferenze. Il settimo e l’ottavo membro del Consiglio Direttivo sono nominati dal Collegio dei Garanti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I dimissionari o decaduti, per qualsiasi motivo dal Consiglio Direttivo nel corso del triennio, sono sostituiti dal Collegio dei Garanti, salvo il caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti. In tale caso l’Assemblea è convocata per la nuova elezione.
Articolo 10 - Attività del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo svolge la sua attività nel rispetto dei programmi approvati dall’Assemblea. In particolare:
- Convoca l’Assemblea dei Soci, fissandone l’ordine del giorno
- Nomina, tra i Consiglieri, il Direttore dell’Associazione
- Ammette i Soci Ordinari e Sostenitori
- Attua le deliberazioni dell’Assemblea
- Propone all’Assemblea i Bilanci, preventivo e consuntivo, ed il programma generale delle attività
- Delibera sulle quote associative, nonché sui contributi dei Soci Sostenitori
- Delibera sull’accettazione di donazioni, lasciti e depositi
- Delibera sull’adesione ad altri organismi aventi finalità analoghe o complementari a quelle dell’Associazione
- Delibera su ogni atto, anche di straordinaria amministrazione, non specificatamente riservato all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, oppure ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta scritta, indicandone i motivi, da almeno cinque membri del Consiglio stesso. Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti il Presidente o il Consigliere Anziano, nel caso di suo impedimento, ed almeno quattro Consiglieri.
Articolo 11 - Presidente
Il Presidente dell’Associazione ne è il Legale Rappresentante ed è eletto dall’Assemblea.
Il Presidente:
- Convoca il Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno;
- Adempie ad ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio Direttivo.
In caso di temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Consigliere Anziano.
Articolo 12 - Direttore
Il Direttore dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Direttore promuove l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dell’ Assemblea e sovra intende al complesso delle attività dell’Associazione.
Articolo 13 - Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico
L’Assemblea determina, di triennio in triennio, se il controllo contabile debba essere affidato ad un Collegio dei Revisori ovvero ad un Revisore Unico.
Qualora fosse nominato il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti: il Presidente verrà nominato dal Collegio stesso. Al Collegio dei Revisori dei Conti compete la vigilanza sull’osservanza della Legge e sulle regolarità dei Bilanci e della loro gestione.
Articolo 14 - Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è alimentato dalle quote associative, da eventuali contributi da parte di Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Società, Istituti e Persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione in modo legittimo.
Articolo 15 - Bilancio
L’Esercizio Sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Bilancio consuntivo viene approvato dall’Assemblea Ordinaria ed obbligatoria dei Soci, entro il mese di Aprile. Nello stesso termine vanno altresì approvati il Bilancio Preventivo ed il Programma Generale annuale.
Articolo 16 - Modifiche allo Statuto
Le modifiche statuarie sono approvate a maggioranza assoluta dei Soci. Le norme degli articoli 1, 2, 3, 16 e del presente articolo 15 dello Statuto sono modificabili con il consenso di almeno due terzi dei Soci.
Articolo 17 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dalla Assemblea Straordinaria. In tale eventualità il patrimonio sociale viene devoluto ad istituzioni universitarie o di ricerca o ad altre associazioni aventi scopi analoghi, individuate dall’Assemblea stessa.
Articolo 18 - Rinvio al Codice Civile
Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.